STATUTO

STATUTO ASSOCIAZIONE TUTTI PER FABIO (Download PDF)


ART. 1
E’ costituita l’Associazione denominata “Associazione TUTTI PER FABIO”


ART. 2
L’Associazione ha sede in Corbetta via Don Sturzo n.1. Con delibera del Consiglio Direttivo potrà essere trasferita la sede, ma nell’ambito dello stesso comune, o potranno essere istituite sedi secondarie e dipendenze purché in Italia.

ART. 3
L’associazione, senza alcun fine di lucro, nel pieno rispetto della libertà e della dignità dei propri associati, si propone di perseguire l’interesse generale della comunità, la promozione e lo sviluppo della personalità umana. L’associazione senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali dei propri associati, si propone di sensibilizzare l’opinione pubblica e le istituzioni, riguardo agli eventi di morte per arresto cardiaco improvviso dovuto a cause genetiche. Per il perseguimento dei propri fini istituzionali, l’associazione, che si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dei propri associati.
Inoltre potrà svolgere attività come qui di seguito riportate:
Promozione e/o organizzazione di iniziative ed eventi a carattere culturale e divulgativo nel settore sopraindicato;
Informazione e formazione extrascolastica e didattica;
Organizzazione di congressi e convegni, scambi anche con altre organizzazioni che, senza fine di lucro, operano nel medesimo settore o in altri comunque convergenti con le finalità dell’associazione;
Realizzazione di progetti concreti, anche attraverso la raccolta di fondi volti alla realizzazione degli scopi del presente statuto quali, in particolare, promuovere sia direttamente che indirettamente l’acquisto e l’installazione di defibrillatori semi automatici (DAE) nei luoghi pubblici. Sollecitazione dell’impegno e dell’attenzione, delle istituzioni e delle comunità locali a favore delle problematiche affrontate dall’associazione ed in particolare per realizzare programmi informativi nelle scuole e negli ambulatori medici affinché siano istituiti dei controlli preventivi appropriati;
Realizzazione di iniziative di raccolta fondi, anche a carattere commerciale strumentali all’attività principale ed a condizione che siano svolte in via marginale. Potranno, infine, a mero titolo strumentale e complementare, essere organizzate e gestite attività ed iniziative in campo editoriale per mezzo di pubblicazioni o audiovisivi. L’Associazione potrà affiliarsi ad enti ed organizzazioni, anche internazionali, purché non abbiano scopo di lucro ed esercitino attività analoghe a quelle dell’associazione medesima e ne condividano l’orientamento e le finalità. Per il raggiungimento degli scopi associativi, l’Associazione può effettuare tutte le operazioni mobiliari ed immobiliari, ritenute necessarie e/o utili dal Consiglio Direttivo.


PATRIMONIO – ESERCIZIO SOCIALE

ART. 4
L’Associazione non ha finalità di lucro. Al fine di svolgere la propria attività e per il raggiungimento dei suoi scopi, l’associazione potrà ricevere contributi a fondo perduto di ogni tipo, lasciti e donazioni, sia da persone fisiche che da enti.
Il patrimonio è costituito dalle risorse economiche derivanti da:
quote e contributi sociali (di iscrizione e annuali);
eventuali erogazioni liberali di associati e terzi;
eredità, donazioni e legati;
contributi dell’Unione Europea, di organismi internazionali, dello Stato, delle Regioni, di Enti locali, di enti o istituzioni pubbliche anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi, realizzati nell’ambito dei fini statutari;
proventi derivanti da prestazioni di servizi, nel rispetto delle attività istituzionali, anche convenzionate, ovvero entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento;
proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, svolte in maniera ausiliaria e sussidiarie comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
da ogni altra eventuale entrata derivante da attività compatibili con le finalità di promozione sociale dalle rendite del patrimonio.

ART. 5
L’esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo predispone il bilancio consuntivo, una relazione sulle attività svolte ed il bilancio preventivo, che saranno sottoposti all’approvazione dell’assemblea entro il mese di maggio dell’anno successivo. Le eccedenze attive di ciascun esercizio ed il patrimonio, comunque acquisito, non possono, in nessun caso, essere distribuite agli associati, né direttamente né indirettamente e dovranno essere reinvestite a favore delle attività istituzionali.


ASSOCIATI

ART. 6
Possono essere associati ordinari e sostenitori le persone fisiche - maggiori di età - o enti in genere che, condividendo gli scopi dell’Associazione, saranno ammessi dal Consiglio Direttivo su domanda, e che verseranno all’atto dell’ammissione la quota di iscrizione annualmente stabilita dal Consiglio stesso. La partecipazione all’associazione è a tempo indeterminato, la quota è intrasmissibile sia per atto tra vivi che mortis causa. E’ esclusa ogni partecipazione a titolo temporaneo.

ART. 7
Tutti gli associati sono tenuti al versamento, a fondo perduto, della quota associativa annuale nella misura fissata dal Consiglio Direttivo. Agli associati non può essere attribuito alcun dividendo né altre utilità in natura, neppure nell’ipotesi di recesso o di scioglimento dell’Associazione.

ART. 8
La qualità di associato si perde per morte, per dimissioni, per morosità di oltre due mesi del versamento della quota associativa e per esclusione dichiarata dal Consiglio Direttivo dopo aver sentito l’interessato e con il parere non vincolante dell’Assemblea.


ASSEMBLEA

ART. 9
L’Assemblea degli associati si riunisce almeno una volta all’anno per l’approvazione del bilancio consuntivo e di quello preventivo. Tra le sue competenze vi è, oltre alle modifiche al presente statuto ed a quanto previsto dall’articolo 15, l’elezione del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Revisori e ogni altro argomento previsto dallo statuto o eventualmente sottopostole dal Consiglio Direttivo. L’Assemblea viene convocata dal Presidente con l’indicazione dell’ordine del giorno, luogo, data e ora della riunione e dell’eventuale seconda convocazione, mediante comunicazione scritta o con altra formalità atta a rendere nota a ciascun associato la convocazione stessa con un preavviso di giorni quindici. L’Assemblea deve essere convocata anche quando ne facciano richiesta due amministratori o un quinto degli associati. Ogni associato, assente od impedito, potrà farsi rappresentare in Assemblea da altro associato, mediante delega scritta; tuttavia ogni intervenuto non potrà rappresentare più di due associati.

ART. 10
Salvo quanto previsto dall’ultimo comma dell’art.21 c.c. l’assemblea viene dichiarata valida in prima convocazione con la presenza della maggioranza degli associati; essa delibera col voto favorevole della maggioranza dei presenti. In seconda convocazione l’assemblea viene ritenuta valida con qualunque numero di associati e delibera col voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per le modifiche statutarie dell’associazione sarà necessario il voto favorevole di almeno due terzi degli associati. L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’associazione e, in caso di sua assenza o impedimento, da altro associato scelto dall’assemblea stessa; delle deliberazioni sarà redatto verbale dal segretario.


AMMINISTRAZIONE

ART. 11
L’Associazione è diretta ed amministrata da un Consiglio Direttivo, nominato dall’assemblea a scrutinio palese, salvo diversa delibera unanime dell’assemblea stessa. Il Consiglio è composto da tre a cinque membri scelti tra gli associati; al proprio interno verranno nominati rispettivamente il Presidente, Il Vice-Presidente, il Tesoriere e il Segretario. I componenti durano in carica un triennio, sono rieleggibili e non ricevono alcun compenso per la loro carica.

ART. 12
Il Consiglio viene riunito periodicamente dal Presidente o da chi ne fa le veci, tutte le volte che si renderà necessario od opportuno, o quando ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi componenti. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza della maggioranza dei consiglieri ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale la delibera a cui accede il Presidente.
Delle riunioni sarà redatto apposito verbale a cura del segretario.

ART. 13
Il Consiglio Direttivo ha i più ampi poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria dell’Associazione al fine dell’attuazione degli scopi statutari. Il Presidente rappresenta legalmente l’associazione ed ha la firma sociale.


COLLEGIO DEI REVISORI

ART. 14
La corretta amministrazione è controllata da un Collegio dei Revisori, ove il numero degli associati divenga superiore a cinquecento. Il collegio è formato da tre membri anche non associati, eletti per un triennio dalla Assemblea e rieleggibili. Il Collegio dovrà accertare la regolare tenuta della contabilità, l’esercizio dell’attività nel rispetto delle vigenti leggi, redigere una relazione al bilancio e potrà procedere ad atti di ispezione e controllo.


SCIOGLIMENTO

ART. 15
La durata dell’Associazione è a tempo indeterminato. L’Associazione si scioglie, oltre che per i casi previsti dalla Legge, per delibera dell’Assemblea degli Associati quando venga assunta a maggioranza di almeno i 3/4 (tre quarti) degli aventi diritto al voto. L’assemblea, che delibera lo scioglimento dell’Associazione, nomina uno o più liquidatori e determina la destinazione dell’eventuale residuo attivo dedotte le passività, che deve essere devoluto in prima istanza ad altra iniziativa analoga operante nel medesimo campo, e poi eventualmente ad altro ente; in ogni caso per fine di utilità sociale sentito l’organismo di controllo di cui all’art.3 comma 190, della Legge 23 dicembre 1996 n.662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge. In caso di mancato raggiungimento delle maggioranze assembleari richieste, per almeno tre convocazioni consecutive, potrà decidere il Presidente del Tribunale di Firenze, al quale il Presidente dell’Associazione dovrà rivolgere espressa istanza.


DISPOSIZIONE FINALE

ART. 16
Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto valgono le norme in materia stabilite dal Codice Civile.

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